LEGGE FALCO

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Il Regio decreto del 30 ottobre 1930 n. 1731 “Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime”, è emanato in applicazione della legge “Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto medesimi” (n. 1159, 24 giugno 1929), varata nell’ambito del riassetto generale dello Stato da parte del governo fascista. Meglio nota come legge Falco, dal nome di uno dei tre membri ebrei della commissione istituita dal ministro Rocco per uniformare le norme delle comunità israelitiche, entra in vigore con il regolamento attuativo n. 1561, 19 dicembre 1931. Questo provvedimento da una parte ha come obiettivo quello di unificare la condizione giuridica delle comunità israelitiche, infatti come rilevava Mario Falco, anche dopo la legge Rattazzi (n. 2325 del 4 luglio 1857) esse si trovavano in una “condizione paradossale” perché “lo Stato assumeva un atteggiamento diverso” di fronte a comunità di regioni diverse o addirittura della stessa regione (come si legge nel testo); d’altro canto diversi articoli rivelano forti ingerenze statali.

Tra i punti salienti di questa legge vi sono: la costituzione delle comunità israelitiche (e non più università israelitiche) in corpi morali, cui appartengono “tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa” (art. 4); la disciplina sull’organizzazione interna, sull’amministrazione e sulla direzione spirituale; la costituzione dell’Unione delle Comunità israelitiche italiane con sede a Roma. La legge prevede inoltre una ridefinizione a livello territoriale (Regio decreto 24 settembre 1931 n. 1279), in Piemonte le comunità riconosciute sono Torino, Casale Monferrato, Alessandria e Vercelli, a cui vengono accorpate tutte le altre in base alla circoscrizione territoriale. Tuttavia, la perdita dell’autonomia da parte delle Comunità di Ivrea, Biella, Trino Vercellese, Asti, Cherasco, Fossano, Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Mondovì, Carmagnola, Chieri, Acqui, Moncalvo, Nizza Monferrato non comporta la cessazione della loro attività.

Successivamente la normativa del 1930 viene modificata da alcuni congressi dell’Unione delle Comunità Israelitiche (1961 e 1968) e nel 1989 è abrogata definitivamente con la Legge 101, emanata sulla base dell’Intesa tra la Repubblica Italiana e l’U.C.I.I. (27 febbraio 1987).

CREDITI

Selezione delle fonti e stesura del testo a cura di Chiara Pipino.

FONTE

Archivi Ebraici del Piemonte – Scioglimento Università israelitiche, in hapax.it, consultato il 3 maggio 2021
Mario Falco, La nuova legge sulle comunità israelitiche italiane, in “Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia”, 10, 1931, pp. 512-530
Mario Falco, Lo spirito della nuova legge sulle comunità israelitiche italiane, in “Rassegna mensile di Isralel”, VI, 1-2, 1931, pp. 3-22
Guido Fubini, La condizione giuridica dell’ebraismo italiano, Rosenberg & Sellier, Torino, 1998
Stefania Dazzetti, L’autonomia delle comunità ebraiche italiane nel Novecento: leggi, intese, statuti, regolamenti, Giappichelli, Torino, 2008
Chiara Pilocane, Luisa Sacerdote, Introduzione storica all’inventario del fondo di Torino, versamento 2006, pp. 1-6, gennaio 2008, in SIUSA | Piemonte e Valle d’Aosta – Comunità ebraica di Torino. Inventario degli archivi, consultato il 3 maggio 2021

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